Art. 3.

      1. Le modalità di ammissione ai contributi previsti all'articolo 2 sono determinate dalle regioni e dagli enti locali, per quanto di rispettiva competenza.
      2. Le modalità di ammissione alla compensazione delle minori entrate degli enti locali di cui all'articolo 2, comma 3, sono fissate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

 

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